Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 160 ∙ (Presupposti per ammissione alla procedura )
∙ Indicazione della percentuale di soddisfazione dei creditori ∙ Impresa cancellata dal registro imprese ∙ La proposta deve contemplare tutti i crediti ∙ Causa concreta ∙ Riconoscimento di debito ∙ Mancata indicazione dei beni oggetto del privilegio ∙ Concordato di gruppo ∙ Offerta condizionata ∙ Creditori postergati ∙ Credito di rivalsa iva ∙ Contenuto attestazione ∙ Destinazione di beni ad alcuni creditori soltanto ∙ Apporto dei soci illimitatamente responsabili ∙ Accordi stipualti con singoli crediori, patti para-concordatari ∙ Soddisfazione con mezzi diversi dal denaro ∙ Stato analitico delle attività ∙ Retrocessione dell'azienda ∙ Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi ∙
Le classi
Criteri di formazione delle classi ∙ Sindacato del tribunale sulla formazione delle classi ∙ Omogeneita' di posizione guridica e di interessi economici ∙
Il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari
Natura della disposizione ∙ Interpretazione del termine assicurare ∙ Interpretazione del termine pagamento ∙ Ammontare dei crediti chirografari ∙ Effetti sui crediti privilegiati ∙ Concordato con continuità aziendale ∙ Concordato cd. misto liquidatorio e con continuità aziendale ∙ Affitto di azienda finalizzato alla successiva cessione ∙ Utilità da assicurare a ciascun creditore ∙ Sindacato del tribunale ∙ Modifica della proposta ∙ Regime transitorio ∙
Crediti privilegiati
Iva e ritenute operate e non versate ∙ Relazione giurata ∙ Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ∙ Finanza esterna e rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ∙ Surplus derivante dalla continuazione dell'attività o dalla liquidazione concordataria e rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ∙ Terzo datore di ipoteca ∙ Crediti privilegiati capienti ∙ Concorso dei creditori privilegiati con i creditori chirografari per la parte di credito non soddisfatta ∙ Falcidia dei creditori privilegiati e continuità aziendale ∙
Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Distinzione - Sussistenza - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Rilevanza - Fattispecie
In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (Nella specie, la S.C. procedendo alla correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che l'art. 160, comma 4, l. fall. abbia comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta). (massima ufficiale)
Vedi la requisitoria del Sostituto procuratore generale (conforme)
Cassazione civile, sez. I, 15 Giugno 2020, n. 11522.