Massimario Ragionato Fallimentare
a cura di Franco Benassiapri l'articolo del codice
Articolo 163 ∙ (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti)
∙ Rapporto tra le procedure di concordato e di fallimento
Momento della valutazione del conflitto ∙ Rapporto di pregiudizialità ∙ Sospensione ∙ Rapporto con il procedimento di revoca ex articolo 173 L.F. ∙ Improcedibilità ∙ Prevalenza della procedura di concordato ∙ Abuso dello strumento concordatario ∙ Pendenza di impugnazione ∙ Regolamento di competenza ∙ Trattazione congiunta ∙ Nuova proposta di concordato ∙ Reclamabilità del provvedimento di revoca ∙ Regolamento di giurisdizione ∙
Le classi nel concordato preventivo
Formazione delle classi e autonomia privata ∙ Valutazione del tribunale sulla formazione delle classi ∙ Classi monosoggettive ∙ Valutazione in concreto dell'interesse economico ∙ Classamento dei creditori disgiunto dall'offerta di trattamenti diversificati ∙ Fittizia proliferazione di classi ∙ Mancata previsione di classi ∙ Creditori garantiti ∙ Creditori postergati ∙ Obbligo di integrale pagamento di Iva e ritenute e formazione delle classi ∙ Crediti dei soci per rimborso di finanziamenti ∙ Responsabilità per attività di direzione e coordinamento ex articolo 2497 c.c. ∙ Conflitto di interessi ∙ Istituti bancari e fornitori ∙ Socio accomandante ∙ Creditori privilegiati ∙
Deposito cauzionale
Natura perentoria del termine per il deposito ∙ Omesso deposito e apertura del procedimento di revoca ∙ Autorizzazione a finanziamento prededucibile per provvedere al deposito cauzionale ∙
Proposte concorrenti
Regime transitorio ∙ Modifica della proposta ∙ Legittimazione del mandatario alla gestione dei crediti ∙ Termine di presentazione ∙ Operazioni sul capitale ∙ Profili di inammissibilità ∙ Cessione dei crediti ∙
Altro
Collegio di commissari ∙
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Concordato c.d. misto – Liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa – Disciplina
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Fattispecie in tema di assegnazione ai soci di immobili di cooperativa
Concordato preventivo in continuità – Liquidazione dei beni non necessari alla continuazione dell’attività – Modalità – Cancellazione delle formalità pregiudizievoli – Presupposti
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell’impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell’attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dalla L. Fall., art. 186-bis, che al comma 1, espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, alla liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa si applica la regola generale di cui all’art. 182 legge fall. con le modalità, in quanto compatibili, da tale articolo indicate.
La vendita di un bene sul mercato che sia il frutto della continuazione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 186-bis legge fall. non si ispira ai criteri che guidano la liquidazione dei beni nell’interesse dei creditori, come noto caratterizzati dalla necessaria presenza di una stima, dalla massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati e dalla competizione tra i partecipanti ad una gara.
Detta vendita è in realtà connotata dalla libertà di iniziativa economica dell’imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato con l’obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritiene più opportune.
[Fattispecie in tema di assegnazione dell’immobile a socio di cooperativa avvenuta in esecuzione di un piano di continuità gestionale dell’attività che ha portato alla conclusione degli alloggi rimasti incompiuti: il trasferimento è stato quindi il frutto della continuazione dell’attività di impresa e non della liquidazione dei beni non funzionali al suo esercizio.]
Tutte le "cessioni" che siano espressione della fase esecutiva del concordato devono svolgersi, a prescindere dalla natura liquidatoria o in continuità della procedura, secondo procedure formalizzate e comunque, quand’anche non regolate dalla L. Fall., art. 163-bis, trovano nella competizione, pubblicamente provocata tramite la massima informazione rivolta agli interessati all’acquisto, la condizione che giustifica la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; in mancanza di queste condizioni non è dato al giudice delegato alla procedura di provvedere ad alcuna cancellazione, che dovrà invece avvenire secondo le regole del diritto comune. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):
Nel concordato preventivo, fuori dal perimetro delle vendite coattive, vi è uno spazio residuale per le sole cessioni che non siano espressione della fase esecutiva, dato che tutte le cessioni che realizzano tale scopo devono svolgersi secondo procedure formalizzate a prescindere dal tipo di concordato (sia che si tratti di un concordato per cessione dei beni sia con continuità aziendale per i beni non funzionali all’esercizio dell’impresa). Vedi la requisitoriaCassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2020, n. 23139.