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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 106

Procedure di amministrazione straordinaria in corso.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma, o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

3. Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3, 77 e 78 del presente decreto.