Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO II
ORGANI

Art. 16
Sostituzione del commissario giudiziale.

1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire.

2. Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformità dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non è pervenuta nel termine.