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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO I
APERTURA DELLA PROCEDURA

Art. 30

Apertura della procedura. Dichiarazione di fallimento.

1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.

2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi è data altresì comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.