Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO V
DEFINIZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 65

Impugnazione degli atti di liquidazione.
TESTO A FRONTE

1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.

2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.


GIURISPRUDENZA


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