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Codice Amministrazione Straordinaria

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA

Art. 93

Sospensione dei termini processuali.

1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:

a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;

b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;

c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.