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Codice dell'Arbitrato

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO I
Della convenzione d'arbitrato
(1)

Art. 806

Controversie arbitrabili (2)

I. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

II. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

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(1) Capo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto». La precedente formulazione del Capo, intitolato «Del compromesso e della clausola compromissoria», comprendeva gli articoli da 806 a 809.
(2) Articolo sostituito dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto»