CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 101-bis

TESTO A FRONTE

I. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.