Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE II
Del pagamento con surrogazione

Art. 1201

Surrogazione per volontà del creditore
TESTO A FRONTE

I. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.