Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE V
Dell'estinzione della fideiussione

Art. 1955

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
TESTO A FRONTE

I. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.


GIURISPRUDENZA


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