Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2166

Obblighi del concedente
TESTO A FRONTE

I. Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.