Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
PARAGRAFO 1
Della rappresentanza

Art. 2206

Pubblicità della procura
TESTO A FRONTE

I. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.

II. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.