Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali
TESTO A FRONTE

I. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

II. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

III. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.

GIURISPRUDENZA


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