Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE II
Della fusione delle società

Art. 2501-quater

Situazione patrimoniale
TESTO A FRONTE

I. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa. (1)

II. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. (2)

III. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. (3)

_______________
(1) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «deve redigere» con le parole «redige» e dopo le parole «nella sede della societa'» ha aggiunto le seguenti: «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa». La modifica ha aeffetto dal 18 agosto 2012.
(2) L'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole «del giorno del deposito indicato nel primo comma» con le seguenti: «del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma». La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123. La modifica ha effetto dal 18 agosto 2012.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM