CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III

Art. 66

TESTO A FRONTE

I. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

II. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino.

III. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (1).

IV. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (2).

V.L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi (3).

VI. Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini (5), la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione (4).

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(1) Comma sostituito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. Il testo recitava: «L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza». La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013. Successivamente, l'art. 63, comma 1-bis, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv., con modif., dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020, ha inserito, al presente comma, le parole:« o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa» dopo le seguenti: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
(2) Comma inserito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
(3) Comma inserito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
(4) Comma aggiunto dall'art. 63, comma 1-bis, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modif., dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126. La modifica è entrata in vigore dal 14 ottobre 2020.
(5) L'art. 5-bis del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 conv. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ha sostituito le parole «di tutti i condomini» con le parole «della maggioranza dei condomini».


GIURISPRUDENZA

Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell’amministratore - Necessità - Esclusione

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La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. II, 21 Febbraio 2023, n. 5319.


Avviso di convocazione - Natura - Atto recettizio - Conseguenze - Tempestività - Onere della prova a carico del condominio - Sussistenza - Modalità di calcolo - Termine non libero - Fondamento - Fattispecie.
Nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente "ratione temporis"), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem" (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il "dies a quo" (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fissata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 30 Giugno 2021, n. 18635.


Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (massima ufficiale) Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Aprile 2021, n. 9839.


Impugnazione di delibera condominiale – Intervento in giudizio degli altri condomini – Ammissibilità – Limiti.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 2021, n. 2636.


Delibera condominiale - Impugnativa per difetto di convocazione - Legittimazione del condomino regolarmente convocato - Esclusione - Ragioni.
Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 28 Maggio 2020, n. 10071.


Condominio - Avviso di convocazione dell'assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - Rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c. - Onere della prova a carico del condominio - Contenuto.
In tema di condominio, l’avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 06 Ottobre 2017, n. 23396.


Condominio negli edifici - Compenso dell'amministratore - Indicazione della voce di spesa nell'ordine del giorno - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione del compenso a favore dell’amministratore non determina la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l’invalidità della delibera, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell’art. 1129, comma 14, c.c., una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 21 Settembre 2017, n. 21966.


Condominio negli edifici – Convocazione dell’assemblea – Modalità – Avviso affisso nella bacheca del condominio – Invalidità.
La convocazione dell’assemblea condominiale deve avvenire nelle forme indicate dall’art. 66 disp. att. c.c. e non può essere effettuata mediante avviso affisso nella bacheca del condominio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 27 Marzo 2017.


Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Amministratore - Attribuzione (doveri e poteri) - In genere - Assemblea dei condomini – Assemblea dei condomini - Titolarità del potere di convocazione -  Amministratore - Delegabilità - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, la convocazione dell’assemblea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effettuata dall'amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66 disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che aveva escluso la validità della convocazione dell'assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile, senza tuttavia verificare se detta convocazione, eseguita mediante l’utilizzo di carta intestata di detta società ed apposizione, ad opera dell'accomandante, della propria sigla sulla relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società amministratrice). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 10 Gennaio 2017, n. 335.


Condominio - Assemblea - Convocazione - Fattispecie.
La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che ciascun condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia.

Nel caso di specie, non si trattava di stabilire se l'avviso di convocazione (firmato dal socio accomandante invece che dal socio accomandatario della società amministratrice del condominio) avesse raggiunto il proprio scopo di rendere edotto i condomini della data, dell'ora e dell'ordine al giorno dell'assemblea, ma di stabilire se la convocazione dell'assemblea provenisse dall'amministratore condominiale, vale a dire dall'unico soggetto, oltre ai singoli condomini, titolare del potere di convocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. II, 10 Gennaio 2017, n. 335.


Deliberazione di assemblea condominiale – Domanda giudiziale di annullamento per mancata convocazione – Emendatio libelli e annullamento per intempestività – Consentita – Nuova assemblea con medesimo ordine del giorno della precedente non celebrata – Nuovo e tempestivo avviso di convocazione – Necessità .
Proposta la domanda di annullamento della deliberazione di assemblea condominiale per mancata convocazione, l’attore può emendarla, a fronte della produzione in giudizio dell’avviso di convocazione, protestando l’intempestività della convocazione stessa, poiché la prima e la seconda doglianza hanno il medesimo tema d’indagine, costituito dalla contestazione della regolare costituzione dell’assemblea.

Qualora non venga celebrata un’assemblea in prima e in seconda convocazione e si decida di riaggiornarla col medesimo ordine del giorno, l’amministratore è comunque tenuto a riconvocare tempestivamente i condomini, sotto pena di annullabilità della deliberazione, non essendo prevista dalla legge una convocazione successiva alla seconda e dovendosi considerare la stessa alla stregua di una nuova assemblea che, di conseguenza, non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati. (Antonino Di Somma) (riproduzione riservata)
Appello Napoli, 04 Marzo 2016.


Condominio negli edifici - Invalidità della delibera assembleare - Nullità e annullabilità - Distinzione.
In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Torino, 01 Aprile 2014.