Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO III
Della forma e degli effetti della donazione

Art. 790

Riserva di disporre di cose determinate
TESTO A FRONTE

I. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.