Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE III
Dei frutti

Art. 821

Acquisto dei frutti
TESTO A FRONTE

I. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In questo ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

II. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

III. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.


GIURISPRUDENZA


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