Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 148

Fallimento della società e dei soci (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.

II. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

III. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

IV. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

V. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 132 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

GIURISPRUDENZA


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