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Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo IV - Della deliberazione del concordato preventivo

Art. 176

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

I. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

II. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.