Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti (1)

Art. 179

Mancata approvazione del concordato.
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

II. Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

GIURISPRUDENZA


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