Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 70
Beni acquistati dal coniuge del fallito

I. I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.

II. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 70
Effetti della revocazione (1)

I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.

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(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 70
Effetti della revocazione

I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).