TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 144-quater

Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
L'articolo abrogato recitava: «I. Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.»