TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 161-quater

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

II. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

III. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

IV. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.


GIURISPRUDENZA

Portale delle Vendite Pubbliche - Norme disciplinanti la pubblicità

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Le norme che disciplinano la pubblicità dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche si applicano alla divisione endoesecutiva. Militano in questo senso: a) ragioni testuali, dato dal rinvio “sistematico” contenuto nell’art. 788 c.c. alle norme del Codice di rito relative alla vendita dell’immobile, posto che la finalità della vendita dei beni non è diversa nel giudizio divisorio o nel processo esecutivo; b) ragioni di coerenza sistematica, poiché sarebbe contraddittorio prevedere forme di pubblicità distinte a seconda che la vendita avvenga in ambiente esecutivo o divisionale, anche in quanto, in tale ultimo caso, si liquida anche il diritto colpito dal pignoramento, e cioè si pone in essere un’attività che, in mancanza di uno strumento processuale ad hoc, si sarebbe dovuta svolgere in sede di esecuzione forzata; c) ragioni legate alle finalità perseguite attraverso la istituzione del portale delle vendite pubbliche, coincidenti, per quanto di interesse, con la massimizzazione, in termini di visibilità, delle vendite giudiziarie.


In tema di giudizio divisorio endoesecutivo la mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non importa l’applicazione dell’art. 631-bis c.p.c. – trattandosi di norma che concerne, specificamente, l’estinzione del processo esecutivo; ha luogo, piuttosto, la chiusura di tale giudizio divisionale per ragioni di rito: difatti, la violazione dell’obbligo di anticipare le spese per gli atti necessari del processo quando la spesa è posta a carico della parte dalla legge non può che comportare l’improcedibilità della domanda tutte le volte che tale violazione determina una situazione di stasi del processo e, quindi, l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di merito in ordine al bene della vita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Verona, 28 Luglio 2022.


Portale delle Vendite Pubbliche - Pubblicazione dell'avviso di vendita - Mancato versamento del contributo

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In tema di giudizio divisorio endoesecutivo la mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non importa l’applicazione dell’art. 631-bis c.p.c. – trattandosi di norma che concerne, specificamente, l’estinzione del processo esecutivo; ha luogo, piuttosto, la chiusura di tale giudizio divisionale per ragioni di rito: difatti, la violazione dell’obbligo di anticipare le spese per gli atti necessari del processo quando la spesa è posta a carico della parte dalla legge non può che comportare l’improcedibilità della domanda tutte le volte che tale violazione determina una situazione di stasi del processo e, quindi, l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di merito in ordine al bene della vita. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Verona, 28 Luglio 2022.