Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 410-bis

[Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione] (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

[I. Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

II. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.]

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(1) Articolo abrogato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con effetto dal 24 novembre 2010.