Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione

Art. 502

Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

II. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.