TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I
Dell'introduzione della causa

Art. 74

Contenuto del fascicolo di parte
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.

II. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

III. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio.

IV. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.


GIURISPRUDENZA

Deposito telematico - Attività di accettazione del cancelliere - Valenza di certificazione della presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte - Esclusione - Fondamento

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Nel deposito telematico l'accettazione da parte del cancelliere di un atto, che si conclude con un elenco di altri atti o documenti che si intende depositare, non costituisce certificazione dell'effettiva presenza nel fascicolo dei documenti indicati dalla parte, poiché il cancelliere non procede ad alcuna sottoscrizione dell'indice della parte, con la conseguenza che solo il buon fine dell'autonomo deposito telematico degli atti ccdd. secondari o di corredo complementare determina la loro appartenenza al fascicolo informatico. (massima ufficiale)

Cassazione Sez. Un. Civili, 11 Ottobre 2023, n. 28403.


Processo civile - Produzione di documenti - Oneri della parte

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Quando la domanda si fonda su documenti, l’attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio (art.163, terzo comma, n.5, cod. proc .civ.) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ. e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. cod. proc. civ..


Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l’indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all’interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. 11617/2011).


[Nel caso di specie, il ricorrente non aveva assolto a tale onere, atteso che l’indice del suo fascicolo di parte non faceva accenno alla documentazione di cui assume la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di e-mail, ma elencava fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le mail sarebbero state riversate e di cui, unicamente, il cancelliere ha attestato il deposito (vidimando, per l’appunto, l’indice in cui lo si identificava come documento 16): il fatto (per il vero indimostrato) che all’interno di tale supporto i files fossero stati organizzati in cartelle indicizzate è privo di rilevanza e non consente di superare le conclusioni del tribunale, che ha correttamente osservato come l’indice dovesse, piuttosto, contenere l’elenco dettagliato delle mail, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2023, n. 19006.


Processo civile – Formazione del fascicolo – Documenti – Principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova – Effetti sul giudizio d’appello

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Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.


Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.


Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.


Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.


Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2023, n. 4835.


Processo civile – Formazione del fascicolo – Fascicolo cartaceo e fascicolo informatico – Distinzione – Effetti – Giudizio di appello – Mancato trasferimento dei fascicoli

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Il fascicolo cartaceo deve considerarsi fattispecie diversa da quella del fascicolo informatico e la disciplina che regola il deposito, l'accesso ed il ritiro del primo, in quanto basata sul presupposto della materialità dello stesso, risulta incompatibile con quella dettata in relazione al secondo che, all'opposto, si fonda sulla sua dematerializzazione, conseguendone che, in tema di processo civile telematico, l'adozione del fascicolo informatico, che, da un lato raccoglie in forma dematerializzata gli atti e i documenti da chiunque formati nel processo, e dall'altro è sempre accessibile dalle parti e dal giudice, che possono in qualunque momento estrarne copia informatica, ha comportato in via generale l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli articoli 168 e 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c., salvo restando, comunque, l'obbligo per le cancellerie di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, d.P.R. n. 123 del 2001, ed ai sensi dell'articolo 9, comma 3, d. m. n. 44 del 2011, e dell'articolo 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale.


In base al principio di acquisizione probatoria, il giudice di appello, alla cui cancelleria non siano stati trasferiti i fascicoli di parte formati in modalità cartacea nel precedente grado del giudizio, non potrà decidere assumendo come non prodotti i mezzi istruttori in essi contenuti e che siano stati ammessi in primo grado.


Tuttavia, qualora, in ragione della mancata disponibilità dei medesimi, egli dovesse ritenere di non poter valutare la fondatezza dei motivi di gravame, considerando che l'appello è un giudizio revisionale finalizzato alla riforma della decisione di primo grado ed essendo quest'ultima sostenuta da una presunzione di legittimità, dovrà confermare la sentenza di prime cure. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2023, n. 4835.


 Processo civile - Produzione di documenti - Modalità

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I documenti prodotti in giudizio devono essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con #numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati devono altresì contenere la loro “denominazione”.


In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files non può ritenersi adeguata e corretta e non può costringere giudice e controparti ad una “ricerca” finalizzata all’eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.


Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di trovare la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto (Cass. n. 19006/2022). (Cosimo Palma) (riproduzione riservata)

Tribunale Napoli, 03 Febbraio 2023.


Deposito in appello di documenti - Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti - Sussistenza - Modalità - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità della produzione di nuove prove - Mancata contestazione della controparte - Irrilevanza - Fondamento.
Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2022, n. 16235.


Fascicolo - Di parte - Sottoscrizione del cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. - Fascicolo di parte - Valenza di certificazione della presenza, in esso, dei documenti indicati nell’indice - Modalità di contestazione - Querela di falso.
La sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice e può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 23 Febbraio 2022, n. 5893.


Processo civile - Giudizio monitorio - Rapporti tra fase monitoria e giudizio di opposizione - Deposito del fascicolo di parte - Termine.
a. la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione;

b. la prova documentale e testimoniale esaminata dal giudice di primo grado che, quanto alla sua storicità, ne dà conto in motivazione, pur soggetta a nuova valutazione da parte del giudice d'appello deve ritenersi acquisita agli atti, anche in base alla sentenza di primo grado pronunciata, visto il valore di atto pubblico del provvedimento decisorio del giudice;

c. la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169 c.p.c., comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove "nuove" e, quindi, ai documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.;

d. nell'ipotesi in cui la costituzione in giudizio dell'appellato avvenga in udienza e ne venga dato atto nel relativo verbale (documento fidefacente) nel quale poi si attesti il ritiro del fascicolo di parte, l'avvenuto deposito di esso (del quale risultano a disposizione del collegio le veline) e la sua esistenza devono ritenersi dimostrate attraverso la susseguenza logica di tali eventi, comprovati dagli atti fidefacenti che ne danno conto;

e. nel caso in cui, nel giudizio d'appello, la parte, dopo essersi costituita, ritiri il fascicolo di parte ed ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23455.