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Diritto della Famiglia e dei Minori
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Legittimità
Thursday 08 October 2020
Parto anonimo: accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c. e revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
Accertamento della maternità - Parto anonimo - Rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre.
L’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della madre, ovvero alla morte di quest’ultima, non essendovi più in entrambi i casi elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione e così dovendosi interpretare, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la suddetta norma. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 22 September 2020, n. 19824.
Thursday 29 October 2020
Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti.
Divorzio - Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Redditi dei genitori - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.
Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. VI, 16 September 2020, n. 19299.
Tuesday 27 October 2020
Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio.
Separazione personale - Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali - Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne - Domanda introdotta in corso di causa - Proponibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio "rebus sic stantibus", possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. (La S.C. ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di gravare la moglie di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 14 September 2020, n. 19020.
Friday 18 September 2020
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e onere della prova, la Cassazione detta le regole.
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Principio di autoresponsabilità – Necessità di una prescrizione legislativa – Esclusione – Criteri
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Quando sorge il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne – Valutazione del giudice anche in base a dati statistici
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Onere della prova a carico del richiedente
Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – Prova presuntiva – Disamina.
Alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato; essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto), salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento.
In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto; ed, anzi, può essere ritenuto egli tesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4, c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Riassuntivamente, tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:
a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente; ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore; ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 14 August 2020, n. 17183.
Friday 09 October 2020
La decisione di ripudio emanata da un’autorità religiosa viola il principio di non discriminazione tra uomo e donna.
Diritti della persona - Ripudio - Decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa - Violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna - Discriminazione di genere.
Una decisione di ripudio emanata all’estero da un’autorità religiosa (nella specie tribunale sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico statuale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell’ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 07 August 2020, n. 16804.
Tuesday 29 September 2020
Concezione soggettiva della condizione di intollerabilità della convivenza.
Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione soggettiva - Disaffezione di uno solo dei coniugi - Sufficienza - Oggettiva apprezzabilità giuridica - Necessità - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 05 August 2020, n. 16698.
Thursday 01 October 2020
Separazione personale dei coniugi e posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano.
Posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano - Parte in senso formale - Esclusione - Parte in senso sostanziale - Sussiste - Conseguenze - Audizione obbligatoria - Fondamento - Fattispecie.
In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. (La S.C. ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con rinvio al giudice dell'appello). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 July 2020, n. 16410.
Tuesday 13 October 2020
Determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Divorzio - Determinazione dell’assegno divorzile - Criteri di cui all’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Elargizioni liberali ricevute dal coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 23 July 2020, n. 15774.
Thursday 15 October 2020
Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in caso di separazione personale.
Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del godimento di alloggio assegnato al socio di cooperativa edilizia - Configurabilità.
In caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede "ex lege" e alle stesse condizioni nel rapporto di godimento dell'alloggio adibito a residenza della famiglia, già assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III, 22 June 2020, n. 12114.
Tuesday 15 September 2020
Modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi.
Separazione personale dei coniugi - Modifica delle condizioni di separazione - Giudicato sulla mancata riconciliazione dei coniugi - Esclusione.
Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull'assenza dell'avvvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 16 June 2020, n. 11636.
Wednesday 16 September 2020
Ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello già convivente e superstite.
Divorzio - Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Stabile relazione affettiva - Omessa parificazione con il matrimonio - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
In tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello già convivente e superstite, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una un'equiparazione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicché la questione di costituzionalità dell'art. 9 l. n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, risulta manifestamente infondata. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 15 June 2020, n. 11520.
Thursday 17 September 2020
Ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite.
Pensione di reversibilità - Ripartizione - Controversia tra ex coniuge e coniuge superstite - Istituto erogatore della pensione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 May 2020, n. 9493.
Saturday 06 June 2020
Separazione dei coniugi: la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale non deve statuire sulle spese.
Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d'appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.
In tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 30 April 2020, n. 8432.
Friday 18 September 2020
Ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite.
Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Criteri equitativi - Convivenza prematrimoniale ovvero entità dell'assegno divorzile - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 April 2020, n. 8263.
Wednesday 24 June 2020
Sopravvenuta adozione da parte del nuovo marito dell’ex coniuge ed obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
Famiglia - Divorzio - Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - Sopravvenuta adozione da parte del nuovo marito dell’ex coniuge - Revisione delle condizioni economiche - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 27 March 2020, n. 7555.
Wednesday 18 March 2020
L’art. 614-bis c.p.c. non può applicarsi al padre che non visita il figlio.
Genitore non collocatario – Dovere di visitare il figlio minore – Coercizione indiretta ex art. 614-bis cod. proc. civ. – Inammissibilità.
Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (principio di diritto espresso in sentenza)(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 06 March 2020, n. 6471.
Saturday 28 March 2020
Il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione.
Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un "facere infungibile" - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 06 March 2020, n. 6471.
Friday 26 June 2020
Funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile.
Divorzio - Assegno in favore dell’ex coniuge - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.
L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge). (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. I, 28 February 2020, n. 5603.
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