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Diritto Penale dell'Impresa
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Legittimità
Thursday 24 May 2018
Falso in bilancio: rilevanza e struttura dell'elemento soggettivo.
Falso in bilancio - Elemento soggettivo - Struttura - Accertamento - Necessità.
In tema di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto elemento soggettivo non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 16 May 2018, n. 21672.
Tuesday 24 April 2018
Illecito amministrativo della società e legittimazione processuale della curatela fallimentare.
Fallimento - Legittimazione processuale della curatela fallimentare - Sanzioni amministrative - Sussistenza.
Se per un verso non può affermarsi che, dopo l'apertura del fallimento, il legale rappresentante del fallimento sia sempre il curatore, atteso che, sia pure in limitati casi, coesiste con quella del curatore la legale rappresentanza del soggetto originariamente investito dei relativi poteri (ad es. per presentare istanza di concordato fallimentare o per impugnare le cartelle esattoriali che il curatore non abbia impugnato o per liquidare beni che il curatore abbia abbandonato etc.), con riferimento all'illecito amministrativo della società deve nondimeno riconoscersi la legittimazione processuale della curatela fallimentare, potendo configurarsi, in conseguenza dell'applicazione della relativa sanzione, il sorgere di un credito privilegiato dell'Erario nei confronti del fallimento, rispetto al quale deve configurarsi la legittimazione in capo all'organo istituzionalmente preposto alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 09 April 2018, n. 15788.
Saturday 24 March 2018
Omesso versamento di ritenute e 'abolitio criminis' parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a E. 150.000,00.
Tributi - Ritenute - Omesso versamento - Modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015 - Abolitio criminis parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a E. 150.000,00 commesse in epoca antecedente.
La modifica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 158 del 2015, che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di E. 150.000,00, ha determinato una "abolitio criminis" parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente. (Sez. 3, n. 34362 del 11/05/2017 - dep. 13/07/2017, Sbrolla, Rv. 270961), pienamente applicabile all'analoga modifica effettuata dal medesimo d. Igs. all'art. 10-ter che ha escluso la configurabilità del reato per gli omessi versamenti dell'acconto relativo all'imposta sul valore aggiunto inferiori alla soglia di € 250.000 per ciascun periodo di imposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 12 March 2018, n. 10810.
Thursday 15 March 2018
Non è reato la vendita dei beni a prezzo di mercato.
Sottrazione fraudolenta dell'imposta - Vendita di beni a prezzo di mercato - Reato - Insussistenza.
La vendita delle attrezzature delta società amministrata che sia stata effettuata a prezzo di mercato con incameramento del corrispettivo da parte della società alienante, configura un atto, che, sebbene pregiudizievole per l'Erario essendo stato il danaro destinato al soddisfacimento di altri debiti da cui la stessa società era gravata, è privo tuttavia del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta. Non può pertanto condividersi il diverso ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che, malgrado la dimostrazione che assume essere stata fornita dall'imputata in ordine alla devoluzione del corrispettivo incassato ad altri pagamenti dovuti dalla società (stipendi, assicurazioni, cassa edile), ha ritenuto sulla base del solo atto dispositivo, senza che ricossero gli estremi della simulazione né di altri atti fraudolenti, la penale responsabilità dell'imputato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 06 March 2018, n. 10161.
Tuesday 06 March 2018
Responsabilità degli enti, accertamento in concreto e rilevanza della decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica.
Responsabilità degli enti - Accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso - Opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato.
In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 28 February 2018, n. 9072.
Thursday 07 December 2017
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile dal giudice di pace.
Processo penale - Esclusione della punibilità - Speciale tenuità del fatto - Applicabilità ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace - Esclusione.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Penali, 28 September 2017, n. 53683.
Wednesday 18 October 2017
Bancarotta fraudolenta e affitto di azienda.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Affitto di azienda – Fattispecie.
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la concessione dell’azienda in affitto ad altra società che non provveda a pagare il canone, soprattutto dove risulti che il legale rappresentante della prima società, poi divenuta insolvente, sia stato partecipe alle decisioni della seconda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 13 September 2017, n. 44901.
Wednesday 04 October 2017
Bancarotta e divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 219, comma 3, l.f.: illegittimità costituzionale.
Fallimento – Bancarotta – Concorso di circostanze – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, l.f. – Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 17 July 2017, n. 205.
Tuesday 11 July 2017
Perquisizione e sequestro di sistema informatico.
Perquisizione e sequestro penale - Sistema informatico o telematico - Misure tecniche e procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte.
Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione - e di sequestro - di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall'Autorità giudiziaria procedente al momento dell'analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l'estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 03 July 2017, n. 31918.
Tuesday 27 June 2017
IVA: la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi.
Reati tributari – Omesso versamento dell’IVA – Gravità della frode – Elementi di valutazione.
Ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima gravità, per milioni di euro, la gravità della frode può e deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali l'organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l'utilizzazione di "cartiere" o società-schermo, l'interposizione di una pluralità di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi reati, l'esistenza di un contesto associativo criminale, dovendo il giudice valutare caso per caso la concreta valenza di tali elementi nella fattispecie al suo esame, essendo comunque sufficiente l'indicazione in motivazione di quelli ritenuti rilevanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 22 June 2017, n. 31265.
Tuesday 02 May 2017
Ammissibile l’appello del PM avverso il rigetto della richiesta di confisca dei beni.
Procedimento penale – Richiesta di confisca dei beni – Rigetto – Appello – Ammissibilità.
Il decreto con cui il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, anche qualora non preceduta da sequestro, è appellabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Penali, 27 April 2017, n. 20215.
Saturday 08 April 2017
Intercettazioni, manifestazione indebita del convincimento del magistrato e ricusazione.
Processo penale - Ricusazione - Manifestazione indebita del convincimento del magistrato - Intercettazioni.
Il provvedimento di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, rilevante ai fini della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all'esistenza dí gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 30 March 2017, n. 15849.
Saturday 01 April 2017
Bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 legge fall. e redazione del bilancio di esercizio.
Fallimento – Bancarotta fraudolenta – Scritture contabili – Bilancio – Esclusione.
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 legge fall. non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma citata al comma 1, n. 2 (Sez. 5, Sentenza n. 47683 del 04/10/2016; v. anche sent. n. 12897 del 1999).
Tale principio va ribadito, posto che l'art. 2214 c.c., che è la norma che dà contenuto all'art. 216 legge fall., inserita nel paragrafo delle scritture contabili, menziona, al comma 1, tra i libri obbligatori, quello giornale e quello degli inventari, mentre, al comma 2, le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, da tenere in modo ordinato assieme alle lettere, alle fatture e ai telegrammi sia spediti che ricevuti. Non menziona invece il bilancio che non può certo essere fatto rientrare tra queste ultime, di natura eventuale e condizionata a differenza del bilancio. Si legge, d'altra parte, nell'art. 2217 c.c. che il bilancio si pone a chiusura dell'inventario, come il conto dei profitti e delle perdite, ed è dunque distinto da quello, che contiene la indicazione e valutazione delle singole attività e passività della impresa; il bilancio serve piuttosto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società oltre al risultato economico, in modo evidente, sicchè è da escludere che sia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 216. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 06 March 2017, n. 13072.
Tuesday 14 February 2017
L'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato.
Uso di atto falso – Scrittura privata – Reato – Esclusione.
Il D.Igs. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen. nonché ha cancellato il secondo comma dell'art. 489 cod. pen. che così recitava "Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno", con la conseguenza che il testo vigente della norma di cui all'art. 489 cod. pen. è rimasto il seguente: "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo".
E’, pertanto, del tutto evidente dal contesto normativo sopra richiamato che anche l'uso di scrittura privata falsa non è più previsto dalla legge come reato.
Ciò è desumibile:
a) dal fatto che mentre il secondo comma dell'art. 489 cod. pen. faceva espresso richiamo alle "scritture private" il testo normativo oggi vigente fa un più generico riferimento all'atto falso";
b) dal fatto che nel concetto come detto più generico di "atto falso" non possono più essere ricomprese le "scritture private" sia per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava, sia per il fatto che la norma stessa prevede un trattamento sanzionatorio ("soggiace alle pene stabilite dagli articoli precedenti ridotte di un terzo") che è venuto meno attraverso l'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. così facendo perdere il parametro normativo di riferimento;
c) dal fatto che sarebbe a dir poco illogico (se non addirittura incostituzionale) che il Legislatore abbia stabilito che non è più reato falsificare una scrittura privata mentre continuerebbe ad esserlo la condotta - indubbiamente meno grave - del fare uso della scrittura falsa;
d) dal fatto che mentre secondo il testo dell'art. 489 cod. pen. vigente all'epoca delle condotte qui in esame il Legislatore aveva richiesto per la punibilità dell'uso della scrittura privata falsa un elemento ulteriore - il dolo specifico (il "fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno") attualmente l'uso della scrittura privata falsa sarebbe punibile a mero titolo di "dolo generico" così addirittura estendendo in fatto le ipotesi di punibilità dell'uso di tale scrittura.
Da quanto detto è pertanto chiaro che l'unica lettura possibile e costituzionalmente orientata del contesto normativo sopra descritto nel quale il Legislatore aveva in origine deciso di ben differenziare l'ipotesi specifica dell'uso della "scrittura privata" falsa rispetto a quella più generica dell'uso di un "atto falso" ed ha, con l'intervento operato con il D.Igs. 7/2016, addirittura eleminato ogni riferimento alla "scrittura privata" è quella di ritenere che anche l'uso di scrittura privata falsa oggi non è più previsto dalla legge come reato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 02 February 2017, n. 4951.
Tuesday 10 January 2017
Confisca per equivalente ex d.lgs. 231/2001, fattibilità del piano e accertamento dei diritti dei terzi di buona fede.
Confisca per equivalente ex d.lgs. 231 del 2001 – Verifica delle ragioni dei terzi – Competenza del giudice fallimentare – Esclusione
Confisca per equivalente ex d.lgs. 231 del 2001 – Diritti acquisiti dai terzi di buona fede – Requisito della realità – Necessità – Diritti di credito – Esclusione
Concordato preventivo – Cessione dei beni – Fattibilità giuridica del piano – Sequestro preventivo di beni ex d.lgs. 231 del 2001 – Cessazione del vincolo cautelare – Competenza del giudice penale.
La verifica delle ragioni dei terzi che possono essere di ostacolo all’attuazione della confisca per equivalente di cui al d.lgs. 231 del 2001, al fine di accertarne la buona fede secondo quanto stabilito dalla norma citata, spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare (Cass. Pen., sez. un., 11170/14). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I diritti acquisiti dai terzi di buona fede, da far salvi rispetto alla confisca ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, sono quelli identificati dal connotato della realità, in rapporto ai beni oggetto di apprensione a tutela delle ragioni dello Stato, non anche i diritti di credito (Cass. Pen., sez. un., 11170/14). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta; ne consegue che quando a carico della società proponente sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato alla confisca secondo il regime di cui al d.lgs. 231 del 2001, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare, in mancanza, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, la proposta va dichiarata senz'altro inammissibile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 20 December 2016, n. 26329.
Friday 23 December 2016
Sequestro preventivo penale, rapporti con il fallimento, legittimazione del custode giudiziario e del curatore.
Fallimento - Rapporto col sequestro preventivo penale - Custode giudiziario - Litis consorzio necessario - Esclusione - Sequestro penale - Effetti nei confronti del fallimento
Fallimento - Confisca del capitale sociale - Oggetto - Quote di partecipazione dell’indiziato di mafia.
Il sequestro preventivo penale dei beni di una società di capitali non rende il custode giudiziario di tali beni contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento, per la validità del quale è sufficiente la convocazione dell'amministratore della medesima società, che resta nella titolarità di tutte le funzioni non riguardanti la gestione del patrimonio.
D'altronde, la stessa dichiarazione di fallimento non comporta l'estinzione della società, ma solo la liquidazione dei beni, con conseguente legittimatone processuale dell'organo di rappresentanza a difendere gli interessi dell'ente nell'ambito della procedura fallimentare, né reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca dei beni aziendali (sia quando il fallimento sia stato pronunciato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente) dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all'interesse meramente privatistico della par condicio creditorum perseguito dalla normativa fallimentare.
Il principio richiamato vale ovviamente anche con riguardo alla società le cui quote siano state oggetto di una misura segregativa con affidamento ad un terzo, di nomina ovvero controllo giudiziale, tanto più che anche l'istanza di fallimento rientra in tale corrente attività conservativa, senza perciò che vi sia l’esigenza di integrazione dell'ordinario potere di amministrazione: così questa Corte ha stabilito che il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all'intero capitale sociale di cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto il sequestro (Cass. 19983/2009). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In tema di fallimento della società di capitali, la confisca del "capitale sociale", disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, deve intendersi riferita alle quote di partecipazione dell'indiziato di mafia, non al patrimonio sociale, cosicché essa non interferisce con la dichiarazione di fallimento della società.
E neppure rileva, agli effetti della dichiarazione di fallimento della società, che il creditore sociale non dimostri la propria buona fede nell'acquisto del titolo sui beni aziendali, in quanto tale stato soggettivo incide esclusivamente sui conflitti interni alla procedura di confisca, mentre i beni aziendali non sono colpiti in modo diretto da questa, al pari della società in sé considerata (Cass. 8238/2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. I, 14 December 2016, n. 25736.
Thursday 22 December 2016
Ne bis in idem: alla Corte di Giustizia il doppio binario sanzioni tributarie e penali.
Condotta illecita – Condanna penale irrevocabile – Procedimento amministrativo d’irrogazione di sanzione – Conformità all’art. 50 CDFUE – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, va disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione interpretativa dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, chiedendo di precisare se tale disposizione, alla luce dell’art. 4 del protocollo 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (nella specie, condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia già riportato condanna penale irrevocabile. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 13 October 2016, n. 20675.
Thursday 08 December 2016
Utilizzo della procedura di concordato preventivo per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del patrimonio.
Concordato preventivo - Utilizzo della procedura per il compimento di atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio - Approvazione dei creditori e omologa del tribunale - Irrilevanza
Concordato preventivo - Applicazione dell’articolo 236 l.f. - Fatti commessi attraverso la procedura - Piano congegnato in maniera frodatoria - Distorsione delle finalità della normativa concordataria
Concordato preventivo - Carattere frodatorio del piano - Accertamento in concreto - Manipolazione della realtà aziendale - Frode - Caratteristiche
Concordato preventivo - Compimento di atti distorsivi o dissipativi del patrimonio - Attivazione della giurisdizione penale prima che sia disposta la revoca del concordato ex art. 173 l.f..
Mediante il concordato preventivo, l'imprenditore può compiere atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio, rilevanti ai sensi dell'art. 216 l.f. (richiamato dall'art. 236 l.f.) nonostante il piano sia stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'art. 236 l.f., nel prevedere l'applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall. "nel caso di concordato preventivo", si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma - com'è desumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi "attraverso la procedura", indebitamente piegata a fini illeciti.
Perché ciò si verifichi occorre, però, che il piano sia congegnato in maniera frodatoria, per la realizzazione di interessi diversi da quelli sottesi alla normativa concordataria, pensata e voluta dal legislatore per favorire il risanamento delle imprese o la loro liquidazione a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi che sovrintendono all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla definizione concordata delle crisi, con la conseguenza che l'imprenditore, il quale si rivolga al ceto creditorio per coinvolgere i creditori nella gestione della propria crisi, anche attraverso la rinuncia, totale o parziale, ai loro crediti, debba farlo in maniera trasparente e attraverso la rappresentazione della reale situazione aziendale, per consentire ai creditori l'espressione di un voto consapevole e al tribunale l'adempimento della sua funzione di verifica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il carattere frodatorio del piano va accertato in concreto e deve consistere in una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione della situazione aziendale. La "frode" non può consistere, quindi, in una diversa lettura dei dati esposti nel piano da parte dei soggetti cui è demandata la funzione di verifica, ma presuppone una rappresentazione non veritiera della realtà aziendale, attuata attraverso la volontaria pretermissione - nel piano - di cespiti rilevanti (beni strumentali, crediti, ecc.), attraverso l'indicazione di attività o l'esposizione di passività inesistenti, ovvero in presenza di qualunque altro comportamento obbiettivamente idoneo ad ingannare i creditori e che legittimerebbe la revoca del concordato, ex art. 173 legge fall.
L'indicazione legislativa contenuta nella norma suddetta costituisce, infatti, valido riferimento per giungere non solo alla risoluzione del concordato preventivo, ma anche per punire, sub specie di distrazione o dissipazione, condotte che tradiscono, in modo indiscutibile e non congetturale, lo spirito e la funzione degli istituti di "risoluzione della crisi d'impresa", pensati dal legislatore per favorire la salvaguardia di valori aziendali inevitabilmente compromessi dal fallimento e non certo per consentire all'imprenditore di avvantaggiarsi, a danno dei creditori, delle "crisi" cui ha dato luogo; sempreché, ovviamente, le condotte censurate determinino una distrazione o dissipazione di attività aziendali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La giurisdizione penale può attivarsi prima che sia disposta, da parte degli organi fallimentari, la "revoca" del concordato, ex art. 173 l.f. in ragione della tendenziale autosufficienza della giurisdizione penale, che le consente di risolvere ogni questione da cui dipenda la decisione (art. 2 cod. proc. pen.). E poiché nello specifico del concordato preventivo l'art. 236 legge fall. fa salva espressamente l'applicabilità degli artt. 223 e 224, ne consegue che ogni condotta rivolta a commettere i reati previsti dalle norme suddette, in qualunque momento posta in essere (prima dell'ammissione alla procedura concordataria, durante lo svolgimento della procedura o dopo la revoca del provvedimento di ammissione), diviene perseguibile dal giudice penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione penale, 06 October 2016, n. 50675.
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