Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10476 - pubb. 28/05/2014

Condizioni per l’iscrizione del traente di assegno bancario risultato privo di provvista al momento dell’incasso nella Centrale di Allarme Interbancaria

Tribunale Roma, 23 Maggio 2014. Est. Falabella.


Assegno bancario – Mancato pagamento per difetto di provvista – Iscrizione del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria – Condizioni



Affinchè l’emissione di un assegno bancario risultato privo di provvista al momento della presentazione per l’incasso renda legittima, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dal preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, l’iscrizione del traente nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia (c.d. Centrale di Allarme Interbancaria) è necessario che il titolo sia presentato per l’incasso in tempo utile, cioè entro otto giorni dall’emissione se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso ovvero entro quindici giorni se è pagabile in altro comune della Repubblica, come previsto dagli artt. 32 ss. della c.d. legge assegni (nella fattispecie l’assegno, emesso il 30 gennaio 2010, era stato posto all’incasso il 13 febbraio 2014). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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