Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11306 - pubb. 01/10/2014

Usura bancaria: irrilevanza degli interessi moratori e divieto di cumulo con gli interessi corrispettivi

Tribunale Roma, 16 Settembre 2014. Est. Barbara Perna.


Usura bancaria – Interessi moratori – Divieto di cumulo con gli interessi corrispettivi – Diversità funzionale – Clausola di salvaguardia ed esclusione dell’usura



Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013. Vieppiù, anche ove quest’ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

L’impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell’individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

Quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l’usurarietà del tasso pattuito. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

In caso di superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli


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