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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13614 - pubb. 05/11/2015.

Azione di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente bancario: onere della prova


Appello di Napoli, 15 Luglio 2015. Pres., est. Minisci.

Azione di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente bancario: onere della prova


Qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della banca e e chieda la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente pagate, ha l'onere di provare la propria pretesa esibendo la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio: tale onere non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi". L'acquisizione al giudizio di elementi di prova su iniziativa del giudice mediante ordine di esibizione di documenti ex art. 210 cpc a carico della banca, senza una preventiva richiesta da parte del correntista di quella documentazione ex art. 119 TUB, si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 115 cpc e, conseguentemente rende inutilizzabili i documenti così acquisti ai fini del decidere. (Paolo Apuzzo) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Apuzzo del Foro di Napoli


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