Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14153 - pubb. 10/02/2016

Smarrimento della carta di credito: onere probatorio a carico dell'intermediario e modalità di applicazione della franchigia

Tribunale Firenze, 19 Gennaio 2016. Est. Ghelardini.


Servizi di pagamento elettronico - Normativa di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - Ripartizione del rischio a carico dell'intermediario - Colpa grave dell'utilizzatore - Ragionevolezza e ratio della normativa

Servizi di pagamento elettronico - Carta di credito - Smarrimento - Onere della prova

Servizi di pagamento elettronico - Carta di credito - Smarrimento - Onere a carico del titolare di verifiche periodiche ravvicinate della disponibilità della carta di credito - Esclusione

Servizi di pagamento elettronico - Smarrimento della carta di credito - Franchigia - Applicabilità sul totale complessivo degli importi addebitati



La disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, in attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno, introduce una ripartizione del rischio connesso all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento tale da far ricadere il rischio sull'intermediario, a meno che non risulti una colpa grave dell'utilizzatore cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio nella misura della franchigia di euro centocinquanta, salvo diversa pattuizione contrattuale più favorevole al cliente.

In tal modo, il legislatore ha inteso favorire, salvi i casi in cui la condotta dell'utilizzatore appaia dolosa o gravemente colposa, la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, anche al fine di garantire la tracciabilità del medesimo, ponendo a carico dell'intermediario i rischi connessi al loro indebito uso e l'onere della prova circa la sussistenza degli elementi impeditivi del diritto dell'utilizzatore al rimborso e ciò a prescindere dal fatto che l'utilizzo abusivo sia stato o meno cagionato da condotta colposa dell'utilizzatore.

La scelta del legislatore, che parzialmente deroga ai principi generali in materia di responsabilità da inadempimento ed a quella della ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, appare sensata e ragionevole, solo ove si consideri che l'emittente, soggetto che agisce nell'ambito di attività imprenditoriale, nella sua veste professionale può provvedere ad una valutazione preventiva del rischio conseguente all'uso indebito delle carte ed alla conseguente assicurazione del medesimo, anche in ragione del fatto che i costi assicurativi possono essere spalmati sulla platea degli utilizzatori, così evitandosi la concentrazione del rischio su singoli soggetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di smarrimento della carta di credito, qualora il cliente neghi di aver disposto le operazioni oggetto di causa, è onere dell'emittente nei cui confronti sia stata proposta azione di rimborso fornire la prova della tardività della denuncia ovvero della sussistenza di dolo o colpa grave. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nessuna norma impone verifiche periodiche ravvicinate della disponibilità della carta di credito da parte del suo titolare, così che la circostanza che egli si sia reso conto dello smarrimento a distanza di otto giorni dalla perdita di possesso non implica colpa grave e nemmeno fornisce elementi decisivi in tal senso la circostanza che l'attore abbia omesso, in sede di denuncia penale, di fornire particolari circa data e luogo dello smarrimento o della sottrazione.

È, infatti, del tutto coerente e logico, in caso di sottrazione occulta o di smarrimento, che il titolare non sia in grado di collocare con precisione il momento della perdita di possesso sotto il profilo spaziale e temporale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di espressa previsione normativa, la franchigia posta a carico dell'utilizzatore nell'ipotesi di smarrimento della carta di credito o comunque dell'uso indebito dei servizi di pagamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 deve essere applicata sul totale complessivo degli importi addebitati e non autorizzati dal cliente e non sulle singole operazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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