Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16259 - pubb. 25/11/2016

Contratti bancari, contestazione degli interessi e funzione della consulenza tecnica d'ufficio

Tribunale Roma, 16 Novembre 2016. Est. Marvasi.


Contratti bancari – Clausole sugli interessi – Contestazione – Onere specificità

Contratti bancari – Interessi – Richiesta di Consulenza tecnica contabile – Onere indicazione specifica doglianze



Quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La richiesta di consulenza contabile d’ufficio relativa ad un rapporto bancario non può limitarsi ad una generica doglianza, ma deve indicare in modo specifico quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. Infatti l’individuazione di simili criteri è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell’applicazione della normativa, per cui è scelta che non può essere demandata al ctu, che fornisce le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell’applicazione di determinate condizioni del rapporto, ma che non può decidere la questione, prettamente giuridica, di quali criteri siano applicabili al rapporto, secondo le previsioni dello specifico contratto e la normativa del settore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


Il testo integrale


 


Testo Integrale