Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18326 - pubb. 26/10/2017

La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi è legittima anche in assenza dell’informativa al cliente

Tribunale Firenze, 15 Maggio 2017. .


Contratti bancari – Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi – Omessa informativa della segnalazione – Illegittimità della segnalazione – Esclusione – Profili di responsabilità



L’informativa della segnalazione a sofferenza del cliente presso la Centrale Rischi attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione. Essa ha la precipua finalità di informare il cliente della segnalazione. Ne deriva che l’omessa previa o contestuale informativa può solo, se ne ricorrano i presupposti, determinare un obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario, ma a tal fine chi si duole della mancata previa informazione deve dimostrare, in primo luogo, di avere subito un danno; in secondo luogo, che sussiste un nesso di causalità tra la mancata informativa e detto danno.
Ai fini della segnalazione, occorre tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario, potendosi giustificare una tale segnalazione solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui quella sofferenza sia riconducibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vittorio Amedeo François


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