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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18648 - pubb. 14/12/2017.

Segnalazione sofferenza in Centrale dei Rischi e cancellazione con efficacia retroattiva


Tribunale di Napoli, 01 Dicembre 2017. Est. Luigia Stravino.

Segnalazione nella categoria crediti a sofferenza in Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia – Mancanza di istruttoria da parte dell’intermediario circa la sussistenza della situazione equiparabile allo stato di insolvenza – Cancellazione con efficacia retroattiva – Proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per mancanza del rimedio cautelare tipico


Il codice in materia di protezione dei dati personali non si applica alle persone giuridiche a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011, trovando per le stesse applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al titolo X (Comunicazioni elettroniche). –

La legittimità della segnalazione deve scaturire da un’adeguata istruttoria che la banca deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere lo stato di insolvenza (rectius di difficoltà economico finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito).

Il ritardo nell’inadempimento non è, di per sé, indice dello stato di insolvenza e ciò perché il debito potrebbe essere non pagato perché il debitore ne contesta l’esistenza o la quantificazione.

La rilevante esposizione debitoria emergente dal bilancio non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili. Quando l’esposizione debitoria è iscritta in bilancio e risulta appianata dalle risultanze attive, la possibilità di esperire fruttuosamente azioni esecutive si desume proprio da poste attive, la cui misura è almeno pari a quella del passivo.

IL periculum in mora può essere desunto da indici presuntivi. La segnalazione ha lo scopo di rendere edotte le banche sull’identità dei soggetti inaffidabili, i quali verosimilmente non potranno più accedere al credito e, trattandosi di soggetti operanti sul mercato, si troveranno in una situazione di netto svantaggio rispetto ai concorrenti. (Pasquale Coppola) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pasquale Coppola


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