Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2031 - pubb. 23/02/2010

Anatocismo, ricalcolo delle partite, prescrizione e variazione delle condizioni

Tribunale Torino, 06 Ottobre 2009. Est. Michela Tamagnone.


Conto corrente bancario – Anatocismo – Nullità – Ricalcolo degli interessi – Capitalizzazione – Esclusione.

Conto corrente bancario – Interessi ultralegali – Ricalcolo dei rapporti dare-avere – Modalità – Tasso legale e minimo dei Bot nei dodici mesi precedenti.

Conto corrente bancario – Commissione di massimo scoperto – Incremento del tasso passivo – Nullità.

Clausola usuraria – Nullità – Restituzione delle somme versate.

Conto corrente bancario – Prescrizione dei diritti reciproci tra banca e cliente – Decorrenza – Chiusura del rapporto.

Delibera CICR 2 luglio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Informazione al cliente della variazione del rapporto – Necessità.



Attesa l'illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi corrisposti dal correntista, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente, deve essere effettuato espungendo ogni effetto anatocistico, senza introduzione di capitalizzazione alcuna. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

In caso di nullità per indeterminatezza della clausola avente ad oggetto la corresponsione da parte del correntista di interessi ultralegali, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra banca e cliente deve essere effettuato utilizzando l'interesse legale sino alla data di entrata in vigore del TUB e, per il periodo successivo, impiegando il criterio fornito dall'art. 117 TUB e cioè applicazione del tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto poiché si concretizza in un incremento non pattuito del tasso di interesse effettivamente applicato, deve essere considerata nulla. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

In caso di interessi usurari, per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 108/1996, il cliente potrà reclamare l'intero ammontare delle competenze versate a titolo di interessi, in dipendenza della nullità della clausola. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

La prescrizione, ai fini della rideterminazione dei rapporti dare-avere tra banca e cliente, è decennale e decorre dalla chiusura del rapporto. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)

Successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2 luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi potrà trovare applicazione solo qualora la banca dimostri di aver opportunamente notiziato per iscritto il cliente di tale mutamento nei rapporti, alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Cecilia Ruggeri


Il testo integrale


 


Testo Integrale