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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21768 - pubb. 01/06/2019.

Contratto di apertura di contro corrente e diritto alla consegna della documentazione contrattuale


Tribunale di Napoli, 31 Gennaio 2019. Est. Vassallo.

Contratto di apertura di contro corrente – Diritto alla consegna della documentazione contrattuale – Documentazione sintetica – Documentazione analitica

Contratto di apertura di contro corrente – Diritto alla consegna della documentazione contrattuale – Documentazione sintetica – Documentazione analitica – Limitazione temporale – Spese

Contratto di apertura di contro corrente – Diritto alla consegna della documentazione contrattuale – Inesistenza limite temporale decennale – Documentazione contabile

Contratto di apertura di contro corrente – Diritto alla consegna della documentazione contrattuale – Modalità di esercizio della richiesta


Il primo comma dell’art. 119 riconosce al cliente il diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento dell’intero rapporto, il quarto comma della citata disposizione prevede il diverso diritto del cliente di ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni degli ultimi dieci anni. (Gianluca Bozzelli) (Concetta Laudiero) (riproduzione riservata)

La limitazione ai dieci anni anteriori, così come l’obbligo di pagamento delle spese di copia, costituiscono delle previsioni specificamente dettate solo per i documenti relativi alle singole operazioni, limitazioni che non devono essere estese impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119, soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso. Né appare corretto applicare analogicamente la disciplina del IV comma anche al I comma in quanto, trattandosi di norma eccezionale e limitativa del diritto alla trasparenza, non dovrebbe essere applicata estensivamente ai danni del cliente. (Gianluca Bozzelli) (Concetta Laudiero) (riproduzione riservata)

Ritenere che la banca possa essere tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l’ultimo decennio equivarrebbe a privare il cliente del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venir meno l’obbligo di trasparenza della banca. (Gianluca Bozzelli) (Concetta Laudiero) (riproduzione riservata)

Il cliente, nell’effettuare la richiesta di consegna della documentazione, non deve indicare le singole operazioni (altrimenti gli verrebbe imposto un onere “diabolico” di individuarle con precisione) e non è tenuto a rendere note le ragioni per le quali abbia richiesto il rilascio della documentazione, essendo sufficiente fornire gli elementi minimi tali da consentire l'individuazione dei documenti richiesti: i dati relativi al soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta, il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte. (Gianluca Bozzelli) (Concetta Laudiero) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Gianluca Bozzelli


Il testo integrale