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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22758 - pubb. 26/11/2019.

Contratti bancari: condizioni di validità delle pattuizioni di interessi e spese


Appello di Napoli, 31 Luglio 2019. Pres., est. Maria Silvana Fusillo.

Contratti bancari - Anteriori al 22/4/2000 - Anatocismo - Non accettato per iscritto dal cliente - Invalidità - Affermazione

Commissione di massimo scoperto - Ante L.2/2000 - Condizioni di validità - Determinatezza

Usura sopravvenuta - Irrilevanza - Affermazione


Nei contratti stipulati in data anteriore al 22/4/2000, per la legittimità della capitalizzazione degli interessi non è sufficiente la sola pubblicazione nella G.U. della variazione negoziale, ma è indispensabile anche l'accettazione scritta del cliente, trattandosi di condizione peggiorativa del rapporto. Se la banca non prove che il correntista ha accettato per iscritto la variazione negoziale, va rideterminato il saldo senza alcuna capitalizzazione perché la nullità è legata all'applicazione stessa dell'anatocismo.

Le commissioni di massimo scoperto pattuite ante legge 2/2009 si ritengono valide se rispondenti ai criteri di determinatezza e risultano applicate sull'utilizzato e non sull'accordato.
Sono irrilevanti gli interessi usurari sopravvenuti, sia che, regolarmente pattuiti prima della legge 108 del 1996, si siano rivelati usurari perché eccedenti rispetto al tasso soglia, sia che siano stati stipulati successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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