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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24386 - pubb. 20/10/2020.

L’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (Sentenza Lexitor)


Tribunale di Torino, 22 Settembre 2020. Est. Silvia Vitro.

Credito e risparmio – Interpretazione dell’art. 125 sexies TUB – Direttiva 48/2008 – Sentenza Lexitor – Costi connessi all’erogazione del credito – Riduzione – Applicazione ai rapporti anteriori


L’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (“Sentenza Lexitor”) non comporta l’applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un’interpretazione contra legem.

L’interpretazione dell’articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un’interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale:
-    in ragione della formulazione letterale della norma interna la quale, fa riferimento alla riduzione del costo totale del credito che, alla luce delle definizioni contenute all’art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48 e all’art. 121, primo comma lett. e), non ammette alcuna distinzione tra voci di costo recurring e up-front non maturate nel corso della durata del contratto e riproduce fedelmente l’art. 16 della Direttiva, distinguendosene solo per il termine “pari a” in luogo di che “comprende”, distinzione da ritenersi del tutto irrilevante in quanto l’espressione “pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito;
-    in ragione del criterio storico e sistematico in quanto la Direttiva 2008/48, diversamente dalla Direttiva 102/87 che stabiliva che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto ad un’equa riduzione, prevede una riduzione del costo totale del credito in ragione della durata del contratto, perseguendo così un innalzamento della tutela del consumatore per la riduzione di tutte le voci di costo, anche considerato che la restituzione delle “prestazioni non godute” poteva già trovare fondamento nell’applicazione dell’art. 1373, co. 2, e 2033 c.c.;
-    in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all’intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.

Le sentenze della CGUE trovano applicazione con riferimento a tutti i rapporti regolati dalla direttiva interpretata anche se precedenti alla decisione con il solo limite dei rapporti esauriti, ovvero di quelle situazioni irretrattabili in ragione del decorso dei termini di prescrizione o decadenza o della formazione del giudicato. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale è rimesso il bilanciamento degli interessi in gioco nella stessa sentenza che interpreta il diritto dell’Unione (nel caso di specie la Corte di Giustizia ha ritenuto prevalente il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, rispetto a quello dell’affidamento del professionista relativo a precedenti interpretazioni della legge, con la conseguenza che l’obbligo di restituzione di tutti gli oneri up-front si applica a tutte le estinzioni anticipate occorse a partire dal 2010). (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Paolo Fiorio


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