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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24542 - pubb. 24/11/2020.

La mancata indicazione nel contratto di mutuo del regime composto effettivamente adottato dalla banca comporta l’indeterminatezza della clausola economica e la violazione del divieto di anatocismo


Appello di Bari, 03 Novembre 2020. Pres. Di Leo. Est. Carmela Romano.

Mutuo e finanziamento in genere - Anatocismo - Interessi


La previsione contrattuale del tasso debitore nominale (TAN) senza l’indicazione del regime finanziario adottato (semplice o composto) configura un’informazione solo parziale, che comporta la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284 co. 3, c.c. e 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

La Delibera CICR 9/02/00 prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un’apposita convenzione scritta: la mancanza di tale convenzione in contratto comporta la violazione dell’art. 1283 c.c. (Antonio Giulio Pastore) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Antonio Giulio Pastore



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