Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2817 - pubb. 17/01/2011

Nullità dell'ordine per mancanza di forma e malafede dell'intermediario

Tribunale Roma, 29 Marzo 2010. Est. Raffaella Tronci.


Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione - Nullità - Natura di autonomo atto negoziale - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione - Nullità - Conseguenze - Obblighi restitutori - Restituzione degli interessi legali maturati - Malafede dell'accipiens - Requisiti - Sussistenza.



Il singolo ordine di negoziazione è un autonomo atto negoziale e non una semplice istruzione data dal cliente in esecuzione del contratto quadro; ne consegue che la sua eventuale invalidità rende priva di causa ogni successiva attività negoziale posta in essere dalla banca. (Nella specie è stata ritenuta la nullità dell'acquisto di obbligazioni argentine non avendo la banca fornito la prova del conferimento dell'ordine per iscritto o con registrazione su supporto magnetico). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora venga dichiarata nullità dell'ordine di negoziazione relativo ad obbligazioni (nel caso di specie argentine) l'intermediario dovrà restituire al cliente l'intero importo versato per l'acquisto, oltre agli interessi legali da tale data maturati, ai sensi dell'art. 2033, codice civile, dovendosi ritenere che la malafede dell'accipiens discenda dalla consapevolezza dell'esistenza del vizio di forma di cui si è detto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Gian Luca De Angelis


Ordini di negoziazione, nullità


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