Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 406 - pubb. 01/07/2007

Lettera di patronage, interpretazione e obbligazione di risultato

Tribunale Milano, 19 Giugno 2006. Est. Silvia Brat.


Lettera di patronage – Negozio atipico – Interpretazione – Criterio analitico – Autonomia privata.

Lettera di patronage – Obbligo di fare del patronnant – Obbligazione di risultato – Inadempimento – Art. 1218 c.c. – Applicazione.



La lettera di patronage deve essere interpretata adottando un criterio analitico, volto a desumere l’effettiva volontà delle parti, e ciò in quanto l’inquadramento di un negozio atipico in una fattispecie tipizzata dall’ordinamento condurrebbe ad una vanificazione dell’autonomia privata, con conseguente astrazione dalla concretezza della prassi commerciale; prassi che mira, appunto, ad un rafforzamento della protezione dei diritti della banca e, quindi, a realizzare interessi certamente apprezzabili secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322, II comma c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora la lettera di patronage contenga impegni precisi del garante-controllante tendenti a far fronte alla eventuale insolvibilità del patronnè al fine di assicurare, sia pure con una garanzia atipica, il buon fine del finanziamento e di fornire una maggiore protezione dell’interesse del creditore alla restituzione tali da dar vita ad una vera e propria obbligazione di risultato, è possibile ricondurre tali pattuizioni alle obbligazioni di fare, qualificabili in termini di concreta attivazione, affinché il patronnè soddisfi il proprio debito nei confronti della banca con conseguente applicazione delle regole generali di cui all’art. 1218 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


(omissis)

Causa n. 23196/06 R.G.

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva che:

1) quanto al fumus boni juris deve, in primo luogo, essere qualificato il valore negoziale delle lettere di patronage sottoscritte da L.D. senior, L. ed A. D. e L.D. junior. Tutti gli odierni resistenti, con le lettere de quibus (v. doc. n. 2 di parte ricorrente), hanno dato atto nella premessa di essere a conoscenza della concessione di finanziamento da parte di * Banca s.p.a. in favore di C.V. s.p.a. per l’importo di lire 10.000.000.000; si sono impegnati “ad effettuare o a far effettuare prontamente sul capitale sociale della Società ogni intervento che si rendesse necessario nelle circostanze precisate dal codice civile; a fare in modo che la Società sia sempre in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti di * Banca di cui al finanziamento; ad effettuare o a far effettuare un aumento di capitale sociale / finanziamento soci della /alla Società affinché la stessa sia in grado di rimborsare per capitale ed interessi il finanziamento concesso da * Banca”; in aggiunta a tali obblighi, L. ed A. D. e L.D. junior si sono anche impegnati “a comunicare ogni variazione della composizione del capitale della Società e, nel caso tali variazioni comportino la perdita del loro controllo indiretto, a chiedere ed ottenere il gradimento per i nuovi detentori diretti o indiretti della partecipazione di controllo”; considerato che tali impegni sono stati dagli stessi dichiarati “validi per tutto il tempo in cui manterranno il controllo o se minore per tutta la durata del finanziamento” quanto a L. ed A. D. ed a L.D. junior; quanto a L.D. senior “validi per tutta la durata del suddetto finanziamento”;

2) tali lettere hanno lo scopo di rendere manifesta al terzo (nel caso in esame, la banca) la posizione di influenza del patronnant rispetto al soggetto patronné e di garantire la solvibilità della società controllata. E’, poi, un dato oggettivo ricavabile dalla prassi commerciale che non esiste un’unica tipologia di lettera di patronage. Tanto che la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di merito, si è prevalentemente orientata non verso un rigido inquadramento dei negozi o delle dichiarazioni atipiche in una fattispecie contrattuale tipizzata, quanto piuttosto verso un’analitica interpretazione della volontà contrattuale delle parti. Diretta e più percepibile conseguenza di ciò è la distinzione tra lettere di patronage deboli e forti. Laddove le comunicazioni abbiano un contenuto meramente informativo ed una valenza, per così dire, rassicurante verso l’istituto di credito, alla scopo di indurre questi a concedere un finanziamento, si è in presenza di dichiarazioni cd. deboli: vi sono comprese le dichiarazioni di consapevolezza, con le quali il patronnant dichiara di essere a conoscenza del rapporto di finanziamento, le dichiarazioni confermative di controllo, con le quali il controllante rende nota la percentuale del pacchetto azionario della patrocinata, le dichiarazioni di approvazione con le quali il patronnant dichiara di approvare un determinato progetto aziendale.

Laddove, invece, il patrocinante non si limiti a manifestare la propria posizione di influenza e, quindi, di pressione circa l’adempimento di obbligazioni da parte della società controllata, ma si impegni, ad esempio, a mantenere inalterata la propria partecipazione nella controllata ovvero a cederla solo dopo l’ottenimento del consenso del destinatario della comunicazione o con la prestazione di ulteriori garanzie; laddove si impegni a garantire la solvibilità della società raccomandata, in modo tale che questa, a sua volta, adempia ai suoi obblighi o, ancora, prometta di intervenire attivamente con proprio finanziamento, si è in presenza di lettera di patronage forte. Diverse ed ancora molto discusse sono le conseguenze giuridiche dell’inadempimento del patronnant, potendosi affermare, in via generale, che l’obbligazione di una sola parte non è per ciò solo improduttiva di conseguenze giuridiche, ex art. 1333 c.c.. Quanto, poi, alle dichiarazioni deboli, è stata enucleata una responsabilità ex artt. 1337 e 1338 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., in ragione della non corretta informazione relativamente a dati economici rilevanti; per l’ipotesi, invece, di lettere di patronage forti, la giurisprudenza e la dottrina hanno fatto riferimento ora alla promessa del fatto del terzo, ora all’accordo fideiussorio, ora al mandato di credito. E’ stata, per lo più, privilegiata un’interpretazione di tipo analitico, volta a desumere l’effettiva volontà delle parti (v. Cass. civ., n. 10235/1995; Trib. Milano, 17 ottobre 1994; Trib. Milano, 22 giugno 1995). Anche ad avviso del giudicante il criterio analitico è decisamente preferibile, in quanto l’inquadramento di un negozio atipico in una fattispecie tipizzata dall’ordinamento condurrebbe ad una vanificazione dell’autonomia privata, con conseguente astrazione dalla concretezza della prassi commerciale; prassi che mira, appunto, ad un rafforzamento della protezione dei diritti del creditore e, quindi, a realizzare interessi certamente apprezzabili secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322, II comma c.c..

Nel caso in esame, le lettere di patronage sono documenti a carattere composito, formati tanto da una parte cd. debole, quanto da una parte cd. forte. Ed, invero, a fronte della premessa dichiarativa circa la detenzione della maggioranza (peraltro non specificata) del capitale della Società (la C.V.) - parte debole dal contenuto informativo, ma, in ogni caso, non neutra (come in Cass. civ., n. 4888/2001 che anche a tali dichiarazioni riconosce, peraltro, carattere forte) - segue una chiara ed univoca assunzione di obblighi validi, quanto a L.D. senior, per tutta la durata del finanziamento e, quanto agli altri resistenti costituiti, con la formula sopra riportata sub n. 1. A tale proposito, quest’ultima dichiarazione va interpretata nel senso che gli obblighi faranno capo ai D. per tutto il periodo in cui avranno mantenuto il controllo indiretto della C.V. o, per l’ipotesi in cui il controllo fosse di durata inferiore al periodo del finanziamento (così in senso letterale, va intesa l’espressione “o se minore per tutta la durata del suddetto finanziamento”), per tutta la durata del finanziamento. L’opposta interpretazione illustrata dai resistenti è contraria all’interpretazione letterale. Pertanto, ciò che le parti hanno voluto comunque garantire era il permanere degli obblighi per tutta la durata del finanziamento, anche a prescindere dalla posizione di controllo e ciò al fine dell’attivazione per l’ipotesi di inadempienza della Società. Tale estensione temporale degli obblighi assume un preciso valore negoziale in quanto direttamente collegata alla parte cd. forte: ossia a quella che prevede l’obbligo di fare in modo che la Società sia sempre in grado di far fronte ai propri debiti ed a quella che obbliga i D. ad effettuare direttamente o tramite le proprie società (N.I. s.r.l., I. s.p.a., E. s.p.a.) (così spiegandosi il “fare effettuare”) aumenti di capitale sociale o finanziamento soci della od alla Società, al fine di garantirne la solvibilità. Ora, a fronte dell’assunzione di simili obblighi inquadrabili nel contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, occorre desumere la volontà delle parti scaturente dalle singole dichiarazioni negoziali, aventi carattere ricettizio (v. Cass. civ. n. 4888/2001 che ha posto l’accento sul rifiuto dell’oblato quale unica condizione per il mancato perfezionamento del contratto ex art. 1333 c.c.); ed è chiaro che, per ricavare la volontà contrattuale delle parti, deve aversi riguardo agli effetti che le parti hanno voluto conseguire da tali lettere, a prescindere dal fatto che la volontà dell’istituto bancario non si sia estrinsecata in una dichiarazione espressa, dato il carattere unilaterale dell’obbligazione ex art. 1333 c.c.. Le norme di riferimento sono quelle relative all’interpretazione dei contratti, ex artt. 1362 - 1371 c.c. che, in forza dell’art. 1324 c.c., sono applicabili anche agli atti unilaterali. Nel caso in esame, non ricorrono certamente gli elementi del mandato di credito ex art. 1958 c.c., dal momento che l’istituto bancario non ha assunto l’obbligazione di far credito alla società C.V.. Si tratta, quindi, di far riferimento o all’accordo fideiussorio o alla promessa dell’obbligazione del terzo ex art. 1381 c.c. o alla figura dell’obbligo di fare efficace nei limiti di cui all’art. 1218 c.c.. Che tali lettere non possano essere qualificate in termini di accordo fidejussorio discende da un dato tanto dirimente, quanto, in sé, banale: non vedendosi, infatti, alcuna plausibile ragione per la quale le parti non si sarebbero indirizzate verso la conclusione di una fidejussione, laddove questo fosse stato il loro intendimento. Ora, l’interpretazione letterale, conservativa ex art. 1367 c.c. e secondo buona fede ex art. 1366 c.c. delle disposizioni pattizie non consente una valutazione restrittiva degli impegni assunti. Ed, infatti, i patronnants non si sono limitati a dichiarare il loro controllo indiretto della C.V. s.p.a., a comunicare ogni variazione della composizione del capitale della Società, ad ottenere il gradimento per i nuovi detentori diretti o indiretti della partecipazione di controllo (e già questa proposizione contiene un impegno di attivazione più marcato), ma hanno esplicitamente assunto impegni ben precisi, tendenti, in sostanza, a far fronte all’eventuale insolvibilità della Società. Ciò al fine di assicurare, sia pure con una garanzia atipica, il buon fine del finanziamento e di fornire una maggiore protezione dell’interesse della banca alla restituzione. Ora, se, come sopra detto, tali disposizioni non sono sussumibili nell’accordo fidejussorio, neppure pare possibile una loro qualificazione in termini di promessa di solvibilità della società controllata, sì da dar vita ad una vera e propria obbligazione di risultato. Pare, piuttosto, coerente sia con il tenore letterale delle stesse, sia con la specifica posizione di garanti – controllanti (in quanto detentori della maggioranza del capitale della Società), sia alla luce del principio di conservazione del contratto, la riconduzione delle pattuizioni de quibusnell’alveo delle obbligazioni di fare, qualificabili in termini di promessa di concreta attivazione, affinché il patronné soddisfi il proprio debito nei confronti della banca. Valgono, pertanto, le regole generali di cui all’art. 1218 c.c.. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, è pacifico che: a) * Banca, a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte di C.V. s.p.a., notificava atto di precetto per € 4.644.160,15 (doc. n. 7 di parte ricorrente); b) la procedura esecutiva aveva esito negativo in conseguenza del sequestro dell’immobile pignorato da parte del C.P.V. (doc. n. 8); c) la C.V. s.p.a. risultava essere controllata al 92,98% da P. s.p.a. (v. doc. n. 10). In una tale situazione di palese inadempienza della C.V. s.p.a., i resistenti, costituendosi, non hanno neppure dedotto di essersi in qualche modo attivati al fine, quanto meno, di contenere il danno per * Banca; né hanno dimostrato di aver chiesto il gradimento per i nuovi detentori, diretti od indiretti, della partecipazione di controllo. Ne segue che, nonostante la presente fase cautelare sia improntata alla necessaria sommarietà dell’istruttoria, è concretizzato il fumus boni juris costituito dall’inadempimento dei patronnants ai sensi dell’art. 1218 c.c..

3) I resistenti D. hanno, poi, sottolineato come, in ogni caso, i loro impegni si fossero esauriti, a seguito della ridefinizione del contratto di finanziamento, con l’atto di parziale integrazione in data 3 gennaio 2003 (v. doc. n. 6 della banca) e ciò in quanto tale modifica integrerebbe una novazione del rapporto originario. Ora, ai sensi dell’art. 1230 c.c., la novazione oggettiva estingue il rapporto, mutandolo in altro rapporto diverso per l’oggetto o per il titolo. E’ noto che elementi caratterizzanti della novazione sono l’intento novativo, ossia la volontà delle parti di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con la nuova (animus novandi) e la diversità della nuova obbligazione (aliquid novi): entrambi gli elementi debbono estrinsecarsi in modo non equivoco ex art. 1230, II comma c.c. Ora, se parte della dottrina ammette la ricorrenza della novazione anche in ipotesi di modifica di elementi accessori dell’originaria obbligazione, è pur vero che un dato decisivo di segno contrario è ricavabile dall’art. 1231 c.c.: che esclude la novazione nell’ipotesi di rilascio di un documento, di sua rinnovazione, di apposizione o eliminazione di un termine e di ogni altra modificazione accessoria. Così, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa configurarsi la novazione oggettiva di una precedente obbligazione di mutuo per l’ipotesi di variazione di elementi accessori attinenti alle modalità di esecuzione dell’obbligazione preesistente e per la modifica della scadenza del mutuo (v. Cass. civ., n. 5353/1974; Cass. civ., n. 2069/1969); come, del resto, anche per la locazione, ove la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non vale a produrre l’effetto novativo (v. Cass. civ. n. 9280/2005; Cass. civ. n. 5576/2003). In ogni caso, le parti, nella clausola contrattuale n. 12 della predetta ridefinizione del mutuo, hanno espressamente escluso qualsiasi intento od effetto novativo, facendo salve le condizioni e gli obblighi di cui al contratto originario, chiaramente richiamato nelle premesse. Con la conseguenza che, anche a voler considerare significative le modifiche concernenti il tasso di interessi e la durata (osservazione, peraltro, non condivisa da questo giudicante), dirimente in senso contrario è la manifestazione univoca della volontà delle parti. Non sussiste, poi, alcuna ragione apprezzabile o interesse di carattere pubblicistico per sacrificare l’autonomia delle parti in un contesto contrattuale del tutto in linea con laratio dell’art. 1230 c.c..

4) Prive di rilievo sono le considerazioni svolte dai resistenti sub n. 6 della memoria di costituzione (pagg. 14 - 17) in merito alla presunta violazione, da parte della banca, degli obblighi di protezione e di buona fede nei confronti dei sottoscrittori della lettera di patronage: ciò alla luce della conoscenza che l’istituto doveva avere delle condizioni di dissesto della C.V. e dell’ignoranza, per contro, da parte dei D.. La semplice qualità dei sottoscrittori e la detenzione della partecipazione all’interno della C.V. esclude una simile ignoranza ed, eventualmente, aggrava la posizione di chi, pur consapevole delle reali situazioni di crisi finanziaria della società controllata e tenuto a conoscere certi dati economici prima di rilasciare dichiarazioni impegnative, ha indotto la controparte a ritenere la società controllata meritevole del finanziamento; con conseguente responsabilità ex artt. 1337 – 1338 c.c..

5) Quanto al periculum in mora, che ben può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi, è sufficiente far riferimento all’entità della somma - dovuta da una società - per la quale la ricorrente ha agito in via cautelare, in rapporto al patrimonio delle persone fisiche sottoscrittori delle lettere di patronage. A ciò va aggiunto che l’unica garanzia reale del finanziamento era costituita dall’immobile pignorato, nell’ambito della procedura esecutiva sospesa in ragione del sequestro da parte della Polizia Valutaria di Roma.

6) Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ricorrono gli elementi delfumus boni juris e del periculum in mora necessari per la conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte. Il decreto di sequestro conservativo va revocato solo nei confronti di Maria Luisa Meringolo, stante l’intervenuta rinuncia agli atti del procedimento cautelare da parte della Difesa dell’istituto ricorrente.

p.q.m.

1) preso atto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte di * Banca s.p.a. nei confronti di M.L., revoca il sequestro conservativo disposto nei confronti di M.L., con provvedimento in data 13 aprile 2006;

2) conferma il sequestro conservativo disposto con provvedimento in data 13 aprile 2006 nei confronti di L.D. senjor, L. D., A. D., L.D. junior.

Così deciso dal giudice presso il Tribunale di Milano in data 19 giugno 2006.