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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8032 - pubb. 05/11/2012.

Azioni di classe e riscossione della commissione per mancanza di fondi; reclamo es art. 140 bis codice consumo ed effetto devolutivo


Appello di Napoli, 29 Giugno 2012. Est. Pica.

Azione collettiva risarcitoria - Reclamo alla corte d'appello - Oggetto del gravame - Motivi di impugnazione - Esclusione - Richiesta di revisione in toto del provvedimento.


In sede di reclamo ex art. 140 bis del cd. codice del consumo, l'oggetto del gravame non è limitato a quanto specificamente dedotto nell'atto d'impugnazione, in quanto l'effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e di speditezza del rito. Ne consegue che il reclamo è volto ad una totale verifica di tutti i profili di ammissibilità dell'azione ed all'emissione di un provvedimento sostitutivo "in toto" di quello di primo grado. (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)

Non solo la introduzione nei contratti di conto corrente della clausola (asseritamente illegittima) che prevede la cd. “commissione per mancanza fondi" (clausola che impone un versamento, a carico del cliente, con periodicità trimestrale, per l’ipotesi in cui il conto corrente, non affidato, presenti un’esposizione debitoria), ma anche la richiesta di esecuzione di tale clausola e l’effettiva esazione possono risultare condotte contrastanti con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e configurare illeciti contrattuali. Ne consegue che l’azione di classe è esperibile, ove la riscossione della commissione sia successiva al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore del codice del consumo (ex art. 49 co. 2 legge n. 99/2009). (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)

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