Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8782 - pubb. 10/04/2013

Decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del c.d. Decreto Milleproroghe

Tribunale Torino, 25 Marzo 2013. Est. Maurizia Giusta.


Anatocismo – Azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi – Decorrenza della prescrizione – Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 61 del D.L. n. 255 del 29.12.2010 – Criteri di ricalcolo – Sentenza Corte Cassazione 24418 del 2010.



A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 c. 61 D.L. 255/2010, convertito in legge 10/2011, il termine di prescrizione decennale, cui è soggetta la ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, decorre dalla data cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto; qualora invece i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il singolo versamento. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Lorena Iannuzzi


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