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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9374 - pubb. 02/09/2013.

Nullità del Bausparvertrag


ABF di Napoli, 14 Febbraio 2013. Est. Conte.

Contratto di finanziamento – Contratto di risparmio edilizio (Bausparvertrag) – Disciplina tipica tedesca – Previsione “diritto di stipula” - Natura di clausola penale – Applicazione art. 3 Convenzione di Roma - Nullità per contrarietà art. 120 bis TUB – Ripetibilità importo versato come “diritto di stipula” ex art. 2033 c.c.


Il contratto di risparmio edilizio disciplinato dalla legge tedesca prevede il versamento, in capo al cliente – aspirante mutuatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, di una somma a titolo di diritto di stipula in favore del finanziatore, che non verrà restituita in alcun caso di scioglimento anticipato del vincolo. Tale versamento del diritto di stipula appare sostanzialmente assimilabile ad una penale in quanto ne è escluso il rimborso nei casi di recesso da parte del cliente e risulta privo di autonoma giustificazione causale. Nell’ordinamento Italiano è principio inderogabile quello secondo cui il cliente può recedere dai contratti di durata senza penalità e spese, come anche recentemente ribadito, con riferimento ai mutui, nell’art. 120 Bis del TUB. Considerato poi l’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 che prevede che la scelta delle parti di assoggettare il contratto ad una legge straniera, quale quella tedesca, non possa pregiudicare l’applicazione delle norme imperative interne, quali quelle poste a tutela dell’interesse dei consumatori, deve escludersi la legittimità di tali previsioni contrattuali che pongono a carico del cliente un onere non giustificato e destinato ad essere trattenuto definitivamente dall’intermediario. Tale importo è inoltre ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. in quanto privo di causa debendi. (Valentina Vitali) (riproduzione riservata)

Il testo integrale
Segnalazione di: Prof. Aldo Angelo Dolmetta - D&S Studio Legale Associato