Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9696 - pubb. 13/11/2013

Richiesta di cancellazione di nominativo iscritto in centrale rischi e rimedio tipico previsto dalla legge sulla privacy

Tribunale Napoli, 02 Luglio 2013. Est. Luigia Stravino.


Codice della privacy - Richiesta di cancellazione di nominativo iscritto alla Centrale di Allarme Interbancaria - Ricorso d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. - Inammissibilità - Ricorso al rimedio tipico previsto agli artt. 10 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.



La domanda cautelare volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione del nome del ricorrente nell'archivio C.A.I. ha ad oggetto l'attività di "comunicazione" prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera l, del decreto legislativo numero 196 del 2003 (codice della privacy), essendo evidente che l'iscrizione del nome di un soggetto nell'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria quale soggetto che ha emesso un assegno bancario senza provvista rende l'iscrizione conoscibile a tutti i soggetti fruitori dei dati raccolti e quindi ad un numero determinato o determinabile di soggetti. La presenza per l'ipotesi di cui si discute di un rimedio cautelare tipico quale quello previsto dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso allo strumento residuale del procedimento d'urgenza di cui all'articolo 700 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Passarelli


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