Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10377 - pubb. 07/05/2014

Riproduzione non autorizzata di parti di opera letteraria, menzione nella bibliografia, creatività dell'idea e della forma espressiva

Tribunale Milano, 20 Febbraio 2014. Est. Silvia Giani.


Diritto d'autore - Riproduzione non autorizzata di parti di altra opera letteraria - Violazione dei diritti di utilizzazione economica e morale degli autori - Fattispecie.

Riproduzione non autorizzata dell'opera letteraria - Menzione nella bibliografia dell'opera degli autori - Irrilevanza - Compressione del diritto esclusivo dell'autore esclusivamente per diritto di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica - Limite costituito dallo svolgimento di attività economiche - Modalità.

Riproduzione non autorizzata di opera letteraria - Irrilevanza dell'originalità dell'idea - Requisito della creatività individuabile nella forma della sua espressione.



La riproduzione senza autorizzazione degli autori, in modo pedissequo o con lievi modificazioni, di numerose parti di altra opera letteraria viola i diritti di utilizzazione economica e morale degli autori, i quali hanno il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l'opera nonché di rivendicarne la paternità. (Nel caso di specie è stata posta in essere la riproduzione di mappe e di parti di brani identici, o con marginali variazioni linguistiche, e la ripresa della forma espressiva degli autori). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di riproduzione non autorizzata dell'opera letteraria, la menzione nella bibliografia dell'opera degli autori non elimina il carattere abusivo della riproduzione, non solo perché non implica il riconoscimento della paternità di tutti i brani riprodotti, ma anche perché non rientra tra le ipotesi consentite dall'articolo 70 legge autore, il quale, nel contemperare la libertà di manifestazione del pensiero con il diritto dell'autore all'utilizzo dell'opera, comprime il diritto esclusivo di quest'ultimo per finalità espressamente individuate e cioè per l'uso del diritto di critica o di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica. In presenza di queste ultime ipotesi, occorre tuttavia precisare che il legislatore ha individuato, da un lato, gli stretti confini al di fuori dei quali non è consentita la riproduzione libera di brani e, dall'altro lato, ha fissato le modalità per un corretto uso della libera riproduzione. Sotto il primo profilo l'utilizzazione dell'opera non è consentita per fini di critica quando è funzionale allo svolgimento di attività economiche ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, mentre, sotto il secondo profilo, l'utilizzazione dell'opera deve essere accompagnata dalla menzione del titolo, del nome dell'autore e dell'editore. (Nel caso di specie, la riproduzione dell'opera non rientrava tra le ipotesi individuate dall'articolo 70 legge autore perché relativa a finalità commerciali diverse da quelle che rendono possibile la compressione dei diritti esclusivi dell'autore e perché ritenuta in concorrenza con il mercato riservati agli autori). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di riproduzione non autorizzata dagli autori di un'opera letteraria, non ha rilevanza l'originalità dell'idea poiché il requisito della creatività non va inteso come originalità e novità assoluta e non è costituito dall'idea in sé ma dalla forma della sua espressione, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che possono essere diverse per creatività soggettiva, posto che diverse modalità di espressione e di organizzazione del lavoro possono conferire creatività anche alle idee medesime. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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