Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11005 - pubb. 01/09/2014

Non configurabilità della responsabilità ex art. 2497, comma 1, cod. civ. nei confronti di società fiduciaria intestataria di azioni o di quote

Tribunale Roma, 30 Luglio 2014. Pres., est. Mannino.


Negozio fiduciario come interposizione reale di persona – Sussistenza – Società fiduciaria, investita della sola legittimazione all’intestazione della partecipazione sociale e al conseguente esercizio dei diritti sociali uti socius, come "società che esercita direzione e coordinamento" – Non configurabilità – Obbligo, per la società fiduciaria, di adempiere alle istruzioni del fiduciante sia in tutti gli atti di amministrazione dei valori ad essa affidati sia nella espressione del voto assembleare – Sussistenza



Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, costituito da un negozio reale traslativo realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio (il vero e proprio “pactum fiduciae”) per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo; l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nella interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo, ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)

Non è configurabile la responsabilità ex art. 2497, co. 1, c.c. nei confronti di una società fiduciaria, essendo la stessa mera detentrice di partecipazioni sociali di proprietà di terzi, ai quali unicamente sono imputabili gli effetti giuridici discendenti dall'esercizio dei diritti sociali, e del tutto priva di poteri di direzione e coordinamento. In forza di tale rapporto interno, la società fiduciaria, nell’esecuzione dell’incarico, deve compiere, per conto del fiduciante, tutti gli atti di amministrazione dei valori ad essa affidati e sia in questi ultimi che nella espressione del voto assembleare deve necessariamente alle istruzioni del fiduciante stesso. (Alessandro Colavolpe) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Colavolpe


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