Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11305 - pubb. 01/10/2014

Agenzie di rating e diffusione di informazioni errate: questioni di giurisdizione per l’azione di responsabilità contrattuale da contatto sociale e per quella extracontrattuale

Tribunale Roma, 07 Febbraio 2014. Giudice Guido Romano.


Intermediazione finanziaria - Agenzie di rating - Diffusione di informazioni errate presso il pubblico - Responsabilità da contatto sociale - Azione di responsabilità di natura contrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione

Intermediazione finanziaria - Agenzie di rating - Diffusione di informazioni errate presso il pubblico - Responsabilità extracontrattuale - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza



Il concetto di materia contrattuale riconducibile all'art. 5, n. 1 lett. a del Regolamento CE 44/2001, consente di escludere che esso possa ricomprendere anche la responsabilità da contatto sociale e, quindi, anche la responsabilità delle agenzie di rating per avere diffuso informazioni errate in relazione a titoli emessi da società terze. Infatti, le agenzie di rating agiscono in un contesto "arelazionale" nell'ambito del quale non appare possibile individuare l'assunzione di un obbligo da una parte nei confronti di un'altra. Le agenzie di rating diffondono informazioni presso il pubblico: tuttavia, al fine di radicare, secondo i principi della Corte di giustizia, la giurisdizione di uno Stato, sarebbe necessario individuare uno specifico rapporto tra le parti e, dunque, uno specifico rapporto obbligatorio che lega determinati soggetti (agenzie di rating ed utenti delle informazioni), mentre ai fini indicati non è bastevole l'individuazione di una mera relazione tra un soggetto ed il pubblico senza che vi sia, da parte del primo nei confronti del secondo, l'assunzione di un vincolo obbligatorio. Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda degli investitori che si fondi sulla responsabilità di natura contrattuale delle agenzie di rating per la diffusione al pubblico di informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché la diffusione da parte delle agenzie di rating di informazioni inesatte lede la libertà contrattuale dell’investitore, qualora venga proposta un’azione di responsabilità extracontrattuale, appare corretto individuare il criterio di collegamento della giurisdizione nel luogo ove il contratto è stato concluso e quindi nel luogo ove i titoli sono stati acquistati per effetto di quell’informazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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